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Elevazione dei limiti temporali di fruizione del congedo parentale


Elevazione dei limiti temporali di fruizione del congedo parentale

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025 – Lavoronews n. 2/2026) ha apportato modifiche agli articoli 32, 34 e 36 del D.Lgs. n. 151/2001 aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni.

Pertanto, in caso di evento nascita, il genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo, nei limiti individuali e di coppia, entro i 14 anni di vita del figlio, a decorrere per la madre dal termine del periodo di maternità obbligatoria, per il padre dalla nascita.

In caso di adozione o affidamento/collocamento, il congedo sarà fruibile entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, comunque non oltre il compimento della maggiore età.

La disposizione in commento si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti e la sua vigenza decorre da gennaio 2026; ne consegue che per i periodi fruiti entro il 31 dicembre 2025 il limite temporale applicabile è sempre 12 anni e che la disciplina dell’istituto rimane invariata per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi.

A seguito della predetta novità, l’Inps, con messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, in data 8 gennaio, ha provveduto ad aggiornare la procedura per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale “Domande di maternità e paternità”; è pertanto possibile inoltrare le richieste sul sito secondo i nuovi limiti temporali.

L’Istituto comunica poi che, per periodi di cui sia stato necessario fruire del congedo tra la data di entrata in vigore della norma e quella di aggiornamento delle procedure, è possibile presentare una domanda nella lavorazione della quale le Strutture territoriali Inps dovranno tenere conto dell’oggettiva impossibilità di inoltrare l’istanza prima della fruizione del congedo stesso.