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Attività lavorativa dei titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in attesa di conversione


Attività lavorativa dei titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in attesa di conversione

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 10 del 5 maggio 2025, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione. L’articolo 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) prevede che il lavoratore stagionale, che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.